A meno di un mese dall’entrata in vigore del regolamento IVASS n.45/20 recante norme in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi (POG) e del contestuale provvedimento n. 97/2020, lo SNA – Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione – ha indetto per il 27 aprile lo sciopero generale.
La contestazione, fissata nel giorno in cui il Tar del Lazio deciderà sulla sospensiva delle regole introdotte dall’authority, non è certamente un fulmine a ciel sereno. Nel periodo intercorso tra l’emanazione – agosto 2020 – e l’entrata in vigore – 31 marzo 2021, sono stati infatti molteplici i tentavi di interlocuzione avviati dai destinatari dei provvedimenti verso l’ente normatore al fine di una rimodulazione dei gravosi oneri previsti per le compagnie, gli intermediari e i distributori assicurativi. Non cogliendo l’appello, l’Ivass ha tuttavia ritenuto tale termine più che congruo perché questi si conformassero a quanto previsto.
Lo SNA, nella persona del Presidente Claudio Demozzi, ha spiegato: “Le nuove disposizioni normative, così come volute dall’Istituto di Vigilanza, mortificano la figura dell’Intermediario professionista. Con una visione burocratica e burocratizzante, le nuove disposizioni obbligatorie imprigionano in schemi rigidi e pedanti le aspirazioni di ripresa degli agenti di assicurazione e conseguentemente il futuro di 200 mila lavoratori del settore”.
I due suddetti provvedimenti, che ripensano tanto la fase di progettazione e gestione del prodotto assicurativo quanto la sua distribuzione, prevedono obblighi di varia natura e peso specifico che attraversano trasversalmente temi quali: privacy e consenso, obblighi di informativa precontrattuale – i cui allegati verrebbero a prodursi in maniera “alluvionale” -, data retention, call recording per la distribuzione a distanza, quanto non per ultimo la fissazione del requisito minimo del Diploma di istruzione secondaria per l’accesso all’attività di distribuzione assicurativa.
Senza la pretesa di esaurire nel merito l’oggetto del contendere, possiamo dire con certezza che i costi di conformazione ai provvedimenti si pongono tra quelli capaci di porre fuori dal mercato players di piccole dimensioni, sia ex ante per il costo di adeguamento (da valutare eventuali esternalizzazioni) e riorganizzazione dei fattori produttivi, quanto ex post per le eventuali sanzioni comminate.
Ma la querelle è solo all’inizio.
Marco Valerini
Sogesa Claim Specialist